Il Giudice Tributario non è competente sul 5 per mille alle Onlus. È questa la conclusione a cui sono pervenute le Sezioni Unite con l’ordinanza n. 24964 del 23 ottobre 2017.
La Corte di Cassazione aveva già rimesso alle Sezioni Unite pochi mesi prima la questione, chiedendo un intervento in relazione all’esatta interpretazione degli artt. 2 e 19 del DLgs n.546/1992, alla luce dellasentenza della Corte Costituzionale n. 202/2007 che escludeva la natura tributaria del cosiddetto “beneficio del 5 per mille”.
La Consulta aveva quindi già chiarito che le quote Irpef del cinque per mille non hanno natura tributaria, ma devono essere considerate erogazioni liberali legate alla volontà dei contribuenti. In questo senso lo Stato si limita a distribuirle ai beneficiari secondo le scelte espresse dai contribuenti stessi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza di fine ottobre, hanno escluso quindi la sussistenza della giurisdizione tributaria in materia di cinque per mille, per la natura non tributaria della quota Irpef a beneficio economico delle Onlus.
Il Giudice Tributario non è competente sul 5 per mille alle Onlus
La quota del cinque per mille secondo la Corte: “viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale, ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, come mandatario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente (…)”. Presupponendo la natura non fiscale per le Sezioni Unite “è certamente da escludere la sussistenza della competenza ratione materiae del giudice tributario”.
In sintesi in questo contesto la controversia non ricade neppure nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo ma trova nel Giudice Ordinario il suo giudice naturale.
Siamo nell’ambito del diritto soggettivo perfetto.
Per escludere l’ipotesi del Giudice Amministrativo infatti, i giudici di legittimità richiamano il DPCM 20 gennaio 2006, sui requisiti di accesso al beneficio, i criteri di determinazione e di riparto delle somme: nell’attuare tale normativa, l’Amministrazione esercita un potere vincolato a cui corrisponde l’attribuzione al soggetto istante di un diritto soggettivo perfetto.
L’ordinanza delle Sezione Unite è anche in linea con la giurisprudenza in tema di finanziamenti, in particolare nell’affermare la competenza del giudice ordinario nelle controversie in cui è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per accedere al finanziamenti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale nell’erogazione (Cass. SS.UU. 29 marzo2017 n. 8115).