Spese Di Sponsorizzazione

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Spese di sponsorizzazione delle ASD e deducibilità dal reddito di impresa per chi sponsorizza: decisione della Cassazione

Un recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione conferma la deducibilità del costo sostenuto per le sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche al di là della valutazione quantitativa dell’investimento effettuato.

L’11 gennaio 2018 il Supremo Giudice, sentenza n. 450, ha sancito che un costo è inerente e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa:

  • se è correlato all’attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura
  • a prescindere dall’utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito

In pratica, ad avviso dei giudici di legittimità, deve essere disattesa la definizione di inerenza “formulata in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente e indirettamente, una utilità all’attività d’impresa, e costituente requisito generate della deducibilità dei costi”.

In altre parole, l’inerenza deve essere “apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo”.

Sul tema, in passato, si sono incardinate parecchi procedimenti tributari il cui esito, purtroppo, è stato spesso a favore dell’Agenzia delle Entrate.

Oggi, con la sentenza in commento, si ribalta un orientamento consolidato a favore di una visione più equilibrata del concetto di libertà di “scelta” da parte dell’imprenditore di decidere la sua strategia di marketing senza dover necessariamente dimostrare che l’iniziativa di “sponsorizzare” una associazione sportiva debba produrre un aumento dei ricavi.

In passato la questione si concludeva con la contestazione all’imprenditore di aver “investito”, in termini pubblicitari, non tenendo conto del principio di “economicità”.

Cass. 27.5.2015 n. 10914 aveva affermato che non sono deducibili come spese di pubblicità le sponsorizzazioni di sodalizi sportivi o eventi locali, se il contribuente, rivolgendosi per le vendite prevalentemente ai mercati esteri, non dimostra il concreto vantaggio ritraibile da dette sponsorizzazioni locali in termini di incremento della clientela e dei ricavi.

Tale sentenza viene oggi ribaltata e giudicata non condivisa dalla pronuncia in esame, in quanto pone erroneamente un necessario legame tra il costo e l’attività d’impresa secondo un parametro d’utilità, all’interno dì una relazione deterministica che sottende rapporti di causalità.