La tenuta dei libri sociali nelle associazioni non riconosciute non è un obbligo di legge, ma corrisponde ad una generale esigenza di corretta e trasparente gestione dell’associazione.
Di conseguenza, per una tutela ai fini probatori e una corretta e trasparente amministrazione, è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:
- libro dei soci:dove annotare cronologicamente i soci, anche minorenni, i versamenti relativi alla quota di iscrizione e alle quote annuali, eventuali recessi o esclusioni (nel caso di esclusione è opportuno indicare la motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione). Coloro i quali non intendono rinnovare l’adesione dovranno essere depennati dall’elenco, al fine di avere sotto controllo la situazione dei rapporti associativi esistenti. La corretta tenuta di questo libro è uno strumento che dà la certezza della sussistenza del vincolo associativo;
- libro verbali delle assemblee dei soci: libro in cui vengono verbalizzate tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie;
- libro verbali del consiglio direttivo: libro in cui vengono annotate tutte le delibere del consiglio direttivo con particolare riguardo a quelle che comportano impegni economici e organizzativi da parte dell’associazione;
- libro verbali dei revisori(ove sia nominato): qualora lo statuto preveda un organo di revisione dei conti è necessario tenere il libro contenente i verbali di tutte le ispezioni ed i controlli effettuati dai revisori.
Per una corretta tenuta dei libri non è necessaria la vidimazione e la bollatura iniziale, ma occorre che le pagine siano numerate e i verbali siano inseriti in ordine cronologico.
Tutti i libri sociali possono essere istituiti e tenuti in forma libera, sia come registri manuali, anche a fogli mobili, per una tenuta computerizzata, in ogni caso senza lasciare righe in bianco, o effettuare abrasioni.